Premessa
“Ci voleva il coraggio di Franco Minutiello per far coalizzare le Associazioni dei malati di Parkinson che ieri – 4 maggio 2017 – hanno unito le forze e hanno valicato le porte dei palazzi della politica per rivendicare i propri diritti.”
Era il 4 maggio 2017 quando scrivevamo questa notizia sul sito della Associazione Weareparky. Il Comitato ancora non esisteva, anzi stava nascendo, proprio in quei giorni, proprio grazie a Franco Minutiello. Sono passati 6 anni da allora. Il file della sentenza che abbiamo da sempre messo a disposizione di tutti è tra i file più scaricati. Franco ha ottenuto il reintegro ed ora tutte le persone affette da patologie croniche hanno migliori chance di poter far valere i propri diritti e difendere la propria dignità di cittadini e di lavoratori.
La coalizzazione tra le Associazioni che tanto avevamo promosso durò solo pochi mesi dell’estate. Fu sciolta su richiesta di AIP per problemi formali. (Se vuoi approfondire: “La storia del Comitato“)
Articolo completo : https://weareparky.wordpress.com/2017/05/04/i-parky-si-coalizzano/
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La vicenda giudiziaria
La vicenda giudiziaria che ha visto protagonista il sig. Franco Minutiello, affetto da malattia di Parkinson dal novembre del 2014, licenziato in conseguenza della asserita impossibilità per il datore di lavoro di utilizzare proficuamente la sua prestazione lavorativa, proprio per il suo stato di salute ed in connessione con le limitazioni impostagli dalla sua malattia, si è infine conclusa con il rientro in azienda del sig. Minutiello.
Il rientro è stato frutto di un accordo bonario tra le parti, in pendenza di giudizio sull’impugnazione del provvedimento che aveva provvisoriamente sancito l’illegittimità del licenziamento nell’ambito di un procedimento c.d. Fornero.
Tale esito, tuttavia, è stato possibile grazie ad una nuova disponibilità del datore di lavoro a frontedi un parziale riassetto organizzativo intervenuto in azienda, ma soprattutto grazie ad una pronuncia, quella del Tribunale di Ivrea del luglio 2018, emessa a conclusione della fase sommaria del procedimento citato (estensore dott. Buffoni), che ha individuato in modo non equivocabile quali sono i limiti nei quali il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta possa essere intimato. Tali limiti vengono imposti al datore di lavoro a favore del malato cronico, portatore di disabilità, il quale ha diritto alla maggior tutela riconosciuta dalle norme antidiscriminatorie, in particolare il decreto 216/2003 che ha previsto per la salvaguardia del posto di lavoro delle persone portatrici di handicap oneri per l’impresa volti a rendere comunque possibile l’utilizzazione della loro prestazione lavorativa.
L’onere per l’impresa è quello di trovare “accomodamenti ragionevoli” che rendano possibilela prestazione, accomodamenti che potrebbero anche essere rappresentati da una riorganizzazione delle mansioni tra lavoratori in forza, purché non costituiscano un accorgimento “sproporzionato ed eccessivo”.
Si apre, grazie alle argomentazioni fornite dal Giudice nel caso di specie, la possibilità, per ilavoratori affetti da una malattia cronica quale il morbo di Parkinson, di domandare e vedersi riconoscere il diritto alla assegnazione a mansioni diverse da quelle alle quali la malattia li ha resi inidonei, purché presenti in azienda, compatibili con il loro stato di salute e qualora ciò non comporti una riorganizzazione economicamente troppo onerosa per il datore di lavoro.
Avv. Silvia Ingegneri
(Riferimenti: https://www.wikiparky.tv/it/web-tv/trainer/)